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Sul comportamento del
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Aggiornamento 28 Maggio 2015 Vedi gli articoli della Legge Elettorale. Innanzittutto chiariamo che la Legge Elettorale non ha subito ancora mutamenti operativi, in quanto il nuovo testo, denominato "Italicum", entrerà in vigore solo dal Luglio del 2016 (sempre che nel frattempo la delinquenza di partito non cambi ancora idea). Sono però state emesse nuove Circolari che, se da un lato cercano subdolamente di far scivolare la protesta verbalizzata nel paniere delle astensioni, dall'altro dimostrano che il fenomeno delle verbalizzazioni è diventato di rilevanza tale da costringere i partiti che usurpano il Parlamento e le Istituzioni repubblicane a cercare di contrastarlo. Un altro effetto positivo di queste circolari è che esse tutte ribadiscono il diritto del Cittadino di esternare il proprio voto in maniera indipendente dalle liste e dai candidati proposti mediante un verbale di protesta. I mass-media, tutti indistintamente asserviti ai partiti, applicano il silenzio stampa sulle verbalizzazioni di protesta, illecitamente includendole nel conteggio delle schede nulle o astenute, ma sono proprio le Circolari ministeriali a sbugiardarli e a rilevare l'insorgenza di un fenomeno significativo. Vediamo un primo esempio nella "CIRCOLARE N. 19 / 2013 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI": Oggetto: Operazioni di voto dell'ufficio elettorale di sezione. Rifiuto da parte dell'elettore di ritirare la scheda elettorale. Continuano a pervenire a questa Direzione Centrale dei Servizi Elettorali numerosi quesiti e richieste di chiarimento in merito ad una possibile forma di astensione dal voto, con il possibile rifiuto della scheda elettorale ed eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensioni o proteste di vario contenuto. Tralascio il resto, che può essere letto integralmente qui, perché le poche e confuse indicazioni di questa circolare sono state sovrascritte da altre persino illegittime nella circolare più recente, del 22 Maggio 2015. Vediamone i punti salienti riguardo la nostre questione, al comma g): Dalla: Circolare n. 23 / 2015 Roma, 22 maggio 2015 g) Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti Si ritiene che, in tali evenienze, il presidente del seggio - al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa prendere a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda o le schede,1 purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l'annotazione nel verbale stesso delle generalità dell'elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.". Il farraginoso periodo che segue non sembra tenere in alcun conto quanto disposto dal pur citato D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, inducendo a pensare che non esista un ordine preciso nella sequenza degli atti da compiersi quando un Elettore si presenta al Seggio. Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano tutte le schede non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio (cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo).
All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"); nel caso in cui presso il seggio si svolgano contemporaneamente più consultazioni, lo scrutatore ne prenderà nota, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale: ciò, ai fini di un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ogni singola consultazione che si svolga presso il seggio. Contrariamente a questa confusione, il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, al suo articolo 12, stabilisce espressamente che la registrazione e il timbro della Tessera Elettorale devano avvenire all'atto del presentarsi dell'Elettore al Seggio, prima che gli sia offerta alcuna scheda. Ecco l'art. 12 comma 1 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (vedi testo integrale del Decreto): "Art. 12. 1. - In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identita' personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresi', ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro." Nell'impossibilità di privare il Cittadino del diritto di non cadere nella loro trappola di liste, i delinquenti di partito, come è evidente, cercano ogni sotterfugio al fine di far ricadere gli Elettori che protestano legittimamente nel paniere delle schede nulle o astenute, che essi poi provvederanno a spartire tra loro come consuetudine. Per ottenere questo scopo non esitano a violare essi stessi subdolamente la lettera della legge, che non prevede affatto la verbalizzazione di "dichiarazioni di astensione", ma solo di "reclami o proteste". Ancora, la violano quando demandano al Presidente del Seggio una decisione e una responsabilità che la Legge invece assegna al Segretario dello stesso. Più in generale, essi pongono ogni sforzo affinché questa verbalizzazione sia resa più difficile al Cittadino, e questo è un altro indizio chiaro della crescita del fenomeno. Queste violazioni alla Legge per mezzo di circolari confuse e contraddittorie potrebbero avere uno scopo ulteriore, quello di far sorgere contestazioni nei Seggi al momento della verbalizzazione. E' assolutamente importante non cadere in questa trappola: Non accettare alcuna conversazione o discussione con gli addetti al Seggio, perché potrebbero essere usate per incolparvi di disturbo delle Elezioni. Nota 1 - Due illegittimità in questa sola frase:
Ciononostante, la Circolare inequivocabilmente dichiara legittima la verbalizzazione. *** Avvertenza importante ***Si leggano e meditino bene le indicazioni in grassetto, molto rilevanti per la tutela personale del Cittadino elettore. *** Questo appello è rivolto a tutti quegli uomini risvegliati al buon senso che sento sempre più numerosi ma ancora silenti nella loro umiltà. Oggi l'umiltà deve essere indossata interiormente come forza e autorità e dare coraggio e dirittura alla lingua e alle azioni. La questione in Italia si pone non sul legittimare un ennesimo diverso governo antipopolare, ma sull'adottare un diverso sistema di Governo, capace di agire secondo procedure corrette dal punto di vista territoriale, popolare e repubblicano. Questa possibilità di cambiare non le facce ma il sistema è intrinseca al concetto di Sovranità popolare, essa è espressa in Italia dalla norma che prevede la presenza nei seggi elettorali di un registro dei verbali, nel quale l'elettore può far annotare le sue motivazioni nel rifiutare la scheda elettorale, senza che questa venga annullata né consegnata bianca. Larghi strati dell'elettorato da molti anni hanno optato per queste due ultime soluzioni o per il disertare le urne, nell'intento di esprimere il proprio rifiuto nei confronti del sistema partitico vigente e del panorama di scelta da esso offerto. L'astenersi dal voto con l'assenteismo o la scheda bianca è però una esplicita rinuncia a un diritto-dovere. Gli Stati Uniti sono un chiaro esempio di come una minoranza di elettori tuttavia possa governare una maggioranza di astenuti. La scheda annullata, anche se offre un momentaneo scarico di frustrazione emotiva, ancor meno si adatta al concetto di Cittadino. Al contrario, un Cittadino che chieda di verbalizzare il proprio rifiuto per il corrente sistema di governo, e che magari ne suggerisca uno che ritiene migliore, è pienamente un Cittadino che esercita il proprio diritto-dovere con scrupolo e alacrità. Al fine di correttamente esercitare la facoltà di verbalizzare la protesta elettorale è importante che l'azione sia svolta da ciascun cittadino in forma individuale e nel massimo rispetto per la quiete dei seggi. Si sconsiglia vivamente ai Cittadini di presentarsi in gruppo organizzato al seggio con le intenzioni di verbalizzare la protesta. Si consiglia invece al Cittadino di recarsi al Seggio con la propria protesta già succintamente scritta su un foglio. Il Segretario potrà dunque allegare quel foglio snellendo la procedura di verbalizzazione, e rendendola assai più agile e svelta di una normale procedura di voto in cabina. Qualora vi sia opposizione alla messa a verbale della protesta da parte del personale del seggio, anche dopo il riferimento del Cittadino agli articoli di legge relativi alla verbalizzazione delle proteste, il Cittadino deve lasciare quietamente il Seggio e sporgere notifica di reclamo all'Ufficiale Giudiziario, che provvede a notificare al personale del Seggio il reclamo per contravvenzione agli articoli che regolano la materia nel Testo Unico Elettorale. TOPLeggi di riferimento: Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche
In questo processo verbale devono quindi essere riportati i reclami - o - le proteste che i Cittadini ritengono di presentare. I reclami riguardano le procedure del seggio, mentre le proteste sono per loro natura categoria assai più vasta, e la loro pertinenza si estende oltre l'irregolarità procedurale collocandosi nell'ambito dell'opinione individuale e ideologica. La legge (artt. 79 e 87) non consente al Personale del Seggio ne all'Ufficio centrale circoscrizionale di sindacare sulla natura o la sostanza del reclamo né della protesta, assegnando in esclusiva questo compito alla Camera dei Deputati a Elezioni avvenute.
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Edizione HTML a cura di Umberto Sartori