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Sul comportamento del
Cittadino repubblicano ai Seggi Elettorali
per la verbalizzazione di una protesta

   

Aggiornamento 28 Maggio 2015
Aggiornamento relativo alla Circolare n. 23 / 2015 Roma, 22 maggio 2015

Preleva il pdf stampabile con le Istruzioni pratiche per la presentazione di un Verbale al Seggio e gli esempi di verbale.

Vedi gli articoli della Legge Elettorale.

Innanzittutto chiariamo che la Legge Elettorale non ha subito ancora mutamenti operativi, in quanto il nuovo testo, denominato "Italicum", entrerà in vigore solo dal Luglio del 2016 (sempre che nel frattempo la delinquenza di partito non cambi ancora idea).

Sono però state emesse nuove Circolari che, se da un lato cercano subdolamente di far scivolare la protesta verbalizzata nel paniere delle astensioni, dall'altro dimostrano che il fenomeno delle verbalizzazioni è diventato di rilevanza tale da costringere i partiti che usurpano il Parlamento e le Istituzioni repubblicane a cercare di contrastarlo.

Un altro effetto positivo di queste circolari è che esse tutte ribadiscono il diritto del Cittadino di esternare il proprio voto in maniera indipendente dalle liste e dai candidati proposti mediante un verbale di protesta.
Del resto, se questa possibilità venisse a mancare, l'Italia dovrebbe definirsi un Paese a regime totalitario, dove i Cittadini sono obbligati a votare nominativi decisi dal regime stesso.

I mass-media, tutti indistintamente asserviti ai partiti, applicano il silenzio stampa sulle verbalizzazioni di protesta, illecitamente includendole nel conteggio delle schede nulle o astenute, ma sono proprio le Circolari ministeriali a sbugiardarli e a rilevare l'insorgenza di un fenomeno significativo.

Vediamo un primo esempio nella "CIRCOLARE N. 19 / 2013 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI":

Oggetto: Operazioni di voto dell'ufficio elettorale di sezione. Rifiuto da parte dell'elettore di ritirare la scheda elettorale.

Continuano a pervenire a questa Direzione Centrale dei Servizi Elettorali numerosi quesiti e richieste di chiarimento in merito ad una possibile forma di astensione dal voto, con il possibile rifiuto della scheda elettorale ed eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensioni o proteste di vario contenuto.

Tralascio il resto, che può essere letto integralmente qui, perché le poche e confuse indicazioni di questa circolare sono state sovrascritte da altre persino illegittime nella circolare più recente, del 22 Maggio 2015.

Vediamone i punti salienti riguardo la nostre questione, al comma g):

Dalla: Circolare n. 23 / 2015 Roma, 22 maggio 2015
"AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
...
ALLA REGIONE VENETO
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Palazzo Balbi VENEZIA (Vedi qui il testo integrale)

g) Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti
...
Si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito ad un'eventuale forma di astensione dal voto che possa concretizzarsi presso il seggio con il possibile rifiuto della scheda o delle schede elettorali e con eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto.

Si ritiene che, in tali evenienze, il presidente del seggio - al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa prendere a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda o le schede,1 purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l'annotazione nel verbale stesso delle generalità dell'elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.".

Il farraginoso periodo che segue non sembra tenere in alcun conto quanto disposto dal pur citato D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, inducendo a pensare che non esista un ordine preciso nella sequenza degli atti da compiersi quando un Elettore si presenta al Seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano tutte le schede non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio (cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo). All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"); nel caso in cui presso il seggio si svolgano contemporaneamente più consultazioni, lo scrutatore ne prenderà nota, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale: ciò, ai fini di un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ogni singola consultazione che si svolga presso il seggio.
Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alle registrazioni di cui sopra non va apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione (che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione).

Contrariamente a questa confusione, il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, al suo articolo 12, stabilisce espressamente che la registrazione e il timbro della Tessera Elettorale devano avvenire all'atto del presentarsi dell'Elettore al Seggio, prima che gli sia offerta alcuna scheda.
Egli infatti ha assolto il suo diritto-dovere presentandosi alla chiamata elettorale, che poi eserciterà nei modi che la Legge gli consente, ovvero accettando la scheda o rifiutandola in favore di consegnare un verbale di protesta, a sua esclusiva discrezione, senza che questa ultima scelta debba escluderlo dal novero degli elettori coscienziosi ed attivi.

Ecco l'art. 12 comma 1 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (vedi testo integrale del Decreto):

"Art. 12.
Annotazione dell'esercizio del voto

1. - In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identita' personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresi', ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro."

Nell'impossibilità di privare il Cittadino del diritto di non cadere nella loro trappola di liste, i delinquenti di partito, come è evidente, cercano ogni sotterfugio al fine di far ricadere gli Elettori che protestano legittimamente nel paniere delle schede nulle o astenute, che essi poi provvederanno a spartire tra loro come consuetudine.

Per ottenere questo scopo non esitano a violare essi stessi subdolamente la lettera della legge, che non prevede affatto la verbalizzazione di "dichiarazioni di astensione", ma solo di "reclami o proteste".

Ancora, la violano quando demandano al Presidente del Seggio una decisione e una responsabilità che la Legge invece assegna al Segretario dello stesso.

Più in generale, essi pongono ogni sforzo affinché questa verbalizzazione sia resa più difficile al Cittadino, e questo è un altro indizio chiaro della crescita del fenomeno.

Queste violazioni alla Legge per mezzo di circolari confuse e contraddittorie potrebbero avere uno scopo ulteriore, quello di far sorgere contestazioni nei Seggi al momento della verbalizzazione.

E' assolutamente importante non cadere in questa trappola:
Per qualsiasi ostacolo che il Presidente o altro personale voglia frapporre alla verbalizzazione, o all'ottenimento del timbro "Ha Votato" sulla tessera Elettorale, non entrare in alcuna discussione. Dichiarare solo a voce chiara che si prende atto della posizione del Segretario di Seggio e che ci si sposta a effettuare protesta e reclamo presso gli Ufficiali Giudiziari. Poi uscire con calma dal Seggio dopo aver ritirato i propri documenti.

Non accettare alcuna conversazione o discussione con gli addetti al Seggio, perché potrebbero essere usate per incolparvi di disturbo delle Elezioni.
Dignità, serenità e calma. "Grazie, prendo atto del vostro diniego e mi reco a presentare il mio reclamo verso le procedure di questo Seggio presso gli Ufficiali Giudiziari".
Vedrete che il Segretario vi inseguirà pregandovi di rientrare e soddisfacendo la vostra richiesta a norma di Legge.

Nota 1 - Due illegittimità in questa sola frase:

  1. Non il Presidente ha incarico di ricevere il verbale di protesta, bensì il Segretario del Seggio, il quale è il solo responsabile di eventuali violazioni alla Legge in materia di verbalizzazione di protesta.
  2. L'accettazione del verbale non è discrezionale, come l'uso del verbo "possa" vorrebbe suggerire, bensì obbligatoria a norma di Legge.

Ciononostante, la Circolare inequivocabilmente dichiara legittima la verbalizzazione.

Preleva il pdf stampabile con le Istruzioni pratiche per la presentazione di un Verbale al Seggio e gli esempi di verbale.

*** Avvertenza importante ***

Si leggano e meditino bene le indicazioni in grassetto, molto rilevanti per la tutela personale del Cittadino elettore.

***

Questo appello è rivolto a tutti quegli uomini risvegliati al buon senso che sento sempre più numerosi ma ancora silenti nella loro umiltà. Oggi l'umiltà deve essere indossata interiormente come forza e autorità e dare coraggio e dirittura alla lingua e alle azioni.

La questione in Italia si pone non sul legittimare un ennesimo diverso governo antipopolare, ma sull'adottare un diverso sistema di Governo, capace di agire secondo procedure corrette dal punto di vista territoriale, popolare e repubblicano.

Questa possibilità di cambiare non le facce ma il sistema è intrinseca al concetto di Sovranità popolare, essa è espressa in Italia dalla norma che prevede la presenza nei seggi elettorali di un registro dei verbali, nel quale l'elettore può far annotare le sue motivazioni nel rifiutare la scheda elettorale, senza che questa venga annullata né consegnata bianca.

Larghi strati dell'elettorato da molti anni hanno optato per queste due ultime soluzioni o per il disertare le urne, nell'intento di esprimere il proprio rifiuto nei confronti del sistema partitico vigente e del panorama di scelta da esso offerto.

L'astenersi dal voto con l'assenteismo o la scheda bianca è però una esplicita rinuncia a un diritto-dovere.
Agli occhi interessati del sistema elettorale, questa scelta comporta in una qual misura un decadimento dalla dignità di Cittadino, una fuga verso la condizione di succube o di disertore.
Il voto astenuto o bianco viene quindi reso insignificante quanto insignificante appare un foglio bianco.

Gli Stati Uniti sono un chiaro esempio di come una minoranza di elettori tuttavia possa governare una maggioranza di astenuti.

La scheda annullata, anche se offre un momentaneo scarico di frustrazione emotiva, ancor meno si adatta al concetto di Cittadino.
Gli occhi malevoli del sistema elettorale degradano il voto annullato allo stato di ignoranza o incapacità nell'esercitare il diritto-dovere di voto.
Come l'informatica insegna, il voto "nullo" in sé dichiara il proprio valore: "null" e come tale è rilevante soltanto per la "garbage collection" che provvede a eliminarlo dalla memoria operativa del sistema.

Al contrario, un Cittadino che chieda di verbalizzare il proprio rifiuto per il corrente sistema di governo, e che magari ne suggerisca uno che ritiene migliore, è pienamente un Cittadino che esercita il proprio diritto-dovere con scrupolo e alacrità.
Gli occhi pur malevoli del sistema elettorale devono, per legittimo bilanciamento dei criteri con cui vengono squalificati gli astenuti e i nulli, attribuire dignità maggiore a queste dichiarazioni di voto, che richiedono maggior impegno civile nell'essere espresse rispetto alla semplice apposizione di una crocetta sulle scelte standard offerte dalla scheda.

Al fine di correttamente esercitare la facoltà di verbalizzare la protesta elettorale è importante che l'azione sia svolta da ciascun cittadino in forma individuale e nel massimo rispetto per la quiete dei seggi.

Si sconsiglia vivamente ai Cittadini di presentarsi in gruppo organizzato al seggio con le intenzioni di verbalizzare la protesta.
Il legittimo diritto di protesta consentito ai Seggi Elettorali è strettamente individuale.
L'organizzazione di - manifestazione di protesta - nel Seggio (tre o più persone esplicitamente organizzate tra loro) possono configurare il reato molto grave di disturbo delle Elezioni.

Si consiglia invece al Cittadino di recarsi al Seggio con la propria protesta già succintamente scritta su un foglio. Il Segretario potrà dunque allegare quel foglio snellendo la procedura di verbalizzazione, e rendendola assai più agile e svelta di una normale procedura di voto in cabina.

Qualora vi sia opposizione alla messa a verbale della protesta da parte del personale del seggio, anche dopo il riferimento del Cittadino agli articoli di legge relativi alla verbalizzazione delle proteste, il Cittadino deve lasciare quietamente il Seggio e sporgere notifica di reclamo all'Ufficiale Giudiziario, che provvede a notificare al personale del Seggio il reclamo per contravvenzione agli articoli che regolano la materia nel Testo Unico Elettorale.

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Leggi di riferimento:

Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche

Art. 44
1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
Art. 74
1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e delle liste presenti.
2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente Testo Unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.
3. Il verbale é atto pubblico.
Art. 79
2. Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.
Art. 87
1. Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.
Art. 104
5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
***

In questo processo verbale devono quindi essere riportati i reclami - o - le proteste che i Cittadini ritengono di presentare. I reclami riguardano le procedure del seggio, mentre le proteste sono per loro natura categoria assai più vasta, e la loro pertinenza si estende oltre l'irregolarità procedurale collocandosi nell'ambito dell'opinione individuale e ideologica.

La legge (artt. 79 e 87) non consente al Personale del Seggio ne all'Ufficio centrale circoscrizionale di sindacare sulla natura o la sostanza del reclamo né della protesta, assegnando in esclusiva questo compito alla Camera dei Deputati a Elezioni avvenute.

Preleva il pdf stampabile con le Istruzioni pratiche per la presentazione di un Verbale al Seggio e gli esempi di verbale.


 
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Edizione HTML a cura di Umberto Sartori