Pagina pubblicata il 7 Ottobre 2011
Aggiornamento 12 Luglio 2022

Legge promulgata dalla Quarantia a protezione
dei fanciulli e delle fanciulle nelle officine, Venezia 1396

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Presentazione del documento

Questa Legge della Repubblica Veneta, segnalatami da Carlo De Paoli ma per lo più sconosciuta, è un documento molto importante per dimostrare come Venezia sia stata spogliata da Napoleone non solo di Opere d'Arte e oro.
Il nucleo più importante del bottino Napoleonico sono i primati sociali e civili Repubblicani detenuti da Venezia, poi distribuiti in giro per il mondo quando fu il turno di Napoleone, di diventare bottino.

Questa è probabilmente la prima Legge scritta che si occupa di tradurre in Diritto il messaggio cristiano del "Lasciate che i fanciulli vengano a me". Si noti l'esplicito riferimento, ripetuto nel testo, che il non rispettare l'infanzia è un crimine contro Dio e la Giustizia.
Questa Legge corrobora la tesi esposta in Strategia di Lavoro per la Repubblica (Il Modello Veneziano di Governo) che quello Veneziano fu il primo tentativo imperiale attuato in applicazione dei Principi della nuova Religione Cristiana.

Per la media cultura scolastica degli Italiani, lo sfruttamento minorile diviene oggetto di Leggi di tutela solo con l'affermarsi delle "democrazie" post-belliche.

Pur non essendo ancora riuscita a estirpare la piaga dello sfruttamento minorile dal suo stesso Territorio, la sedicente repubblica italiana arroga oggi a merito dei partiti (quello fascista prima, quelli "democratici" poi) l'"invenzione" di queste Leggi.

Forse che la Repubblica di Venezia non può considerarsi a buon diritto uno Stato Italiano?
Certo che può, non fosse che per aver fornito a Dante e Petrarca l'appoggio e l'asilo che le loro stesse città gli negavano. Non fosse che per il fatto delle sue stamperie che furono le prime a diffondere testi in volgare italico, con beneficio ecclesiastico locale del tutto indipendente da quello di Roma.

Venezia è dunque uno Stato legato intrinsecamente allo sviluppo dell'idea di Unità culturale e politica d'Italia.
Fra gli Stati Italici ha ricoperto ruolo di primissimo piano per ottocento anni, raggiungendo una espansione territoriale (un quarto e mezzo dell'Impero Romano d'Oriente) sconosciuta a ogni altro Stato Italico coevo.
La Repubblica di Venezia è stata protagonista determinante la vittoria nei momenti più difficili dell'intera Civiltà Occidentale.

In sé lo Stato Veneto ha operato la trasformazione del concetto filosofico di Repubblica, ideato da Platone, in prassi amministrativa straordinariamente efficace, stabile e sinergica.

Come mai quindi la Pubblica Istruzione Repubblicana di oggi dimentica di avere questa gloria antica d'Italia, nello Stato che ha forgiato la Repubblica come forma di governo e la ha mantenuta Serenissima per quasi mille anni?

Ho formulato una ipotesi di risposta a questa domanda assai accuratamente documentata e illustrata. Per leggerla, e per conoscere altri primati della Repubblica di Venezia, che sono stati sottratti e sostituiti con calunnie, vedi:
"Strategia di Lavoro per la Repubblica: Due Secoli di calunnie contro Venezia"

Umberto Sartori

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Originale in Latino della Legge Veneziana di tutela del lavoro minorile

1396 Mzo 10 in C. XL

Cum sepius et sepissime ad officium nr_um J. V. (Jiustitiae veteris) accedant multae personae volentes obligare ac accomodare aliquos pueros et puellas utriusque sexus ad standum et morandum ad certum tempus cum aliquibus artifitialibus hujus civitatis diversar artium, qui pueri et puellae presentantur predictis of. J.V. de tempore in tempus, quib. off. nr_is, vigore sui offitii, quia sunt super omnibus artibus, pertineant pacta et conventiones inter dissipulos seu dissipulas, et magistros tam in facto temporis accordationi dictor. pueror. et puellar. quam in facto eorum salariorum et .... seu eorum utilitatem, prout singula et particularia continentur in matriculis seu ordinibus dictor. artificialium, quae matriculae et ordines conservati sunt in libris et quaternis nr_i off. J. V. et quotidie occurrat quod volentibus nris justitiariis predictis taxare et limitare pretium inter dictos magistros et dissipulos justa ritum offitii et secindum Deum et justitiam, dicti magistri hoc recusant et recedunt ab offitio nr_o predicto conducentes tali modo malo dictos pueros seu puellas, et incontinenter vadant ad notarios publicos et ibidem dicti notarii accipiant preces obligationes inter tales dissipulos seu dissipulas et magistros, illis salariis modis compositionibus obligationibus quibus volunt, quae obligationes dictor. pueror. et puellar., sepissime sunt contra Deum et justitiam et damni maximi dictor. puellor. seu puellar., et quia tales qui accordant dicto pueros et puellas nullum habent respectum ad eor. utilitatem et quia cum majori ... fiant tales accordatus ad off. nr_um J. V. quae accordationes etiam patent per scripturas off. prelibati. Id. vero consulunt nr_i J. V. omnes concordes quod pro bono et utilitate dictor. pueror. et puellar. et ut justitia habeat rectum suum sit vetitum omnibus notariis Venetiar. et quod addatur in eor. capitulariis quod nullactenus accipere valeant preces hujusmodi accordatus et judices nr_i Curiar. Palatii de his similibus accordtionibus per instrumento, si qua deincepes facta apparent seu in futurum facerent, nullum valeant reddere rationem.

Tale Legge viene confermata il 25 settembre 1402 con la seguente dichiarazione:

Et quod de cetero nullus notarius cujuscumque conditionis existat, tam per modum imperiis quam per modum Venetiar., accipere audeat vel pressumat aliquo modo vel ingenio per se vel per aliquem accipere vel accipi facere aliquam partem nec instrumentum aliquod componere inter aliquos pueros et puellas tam parvos quam magnos, famulos, servitores, laboratores et familiares cujuscumque conditionis temporis et etatis et aliquos maistros et artifices mercatores ministeriales seu alios quoscumque conditionis sxistant et tam terrigenos quam forinsecos tam in civitate Venetiar. habitantes, quam pro portando et conducendo eos extra ad standum laborandum et commorandum secum seu sibi per serviendum aliquo cuocumque modo. Et quia nulla gratia habeatur notario contraffacenti per dom. J. V. tunc existentes, scilicet si pacta facere voluerint partes scribantur et scribi facere debeant pacta sua ad offitium J. V. ordinate.

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Versione in Italiano della Legge Veneziana di tutela del lavoro minorile

1396 Marzo 10, in Consiglio dei Quaranta.

Sempre e più frequentemente si presentano molte persone all'Ufficio della Giustizia Vecchia per chiedere di essere autorizzate a collocare fanciulli e fanciulle di ambo i sessi presso artigiani di questa città di vari mestieri ed arti.

Non di rado sono gli stessi fanciulli e fanciulle che si presentano al detto Ufficio, incaricato per legge del controllo dell'avviamento al lavoro, per omologare i patti e gli accordi di lavoro conclusi, con la determinazione del salario e degli obblighi di frequenza della bottega, per poter così conseguire l'iscrizione allo speciale albo degli artigiani ed artieri.

Spesso accade anche che, volendo quel nostro Ufficio introdurre specifiche limitazioni alle prestazioni lavorative troppo pesanti imposte ai predetti fanciulli e fanciulle, che come tali offendono Dio e la Giustizia, i maestri aggirano il controllo legale e si fanno omologare i contratti di istruzione professionale da notai liberi professionisti, ponendo a carico dei predetti fanciulli le imposizioni che loro aggrada, che spessissimo sono contro Dio e la sua Giustizia.

Gli stessi genitori di tali ragazzi spesso non hanno alcun rispetto dei loro figli e nessuna considerazione del loro vero profitto.

Il predetto nostro Ufficio della Giustizia Vecchia a unanimità dei suoi componenti fa voti che il Senato ponga un preciso divieto ai notai di rogare simili atti e patti, a tutela e difesa di quei fanciulli e per amore della Giustizia.
Chiede altresì che sia introdotto nello Statuto dei pubblici notai tale divieto, affinché non abbiano a ripetersi simili disordini.

Così ed in tal senso resta deliberato.

Tale Legge viene perfezionata il 25 settembre 1402 con la seguente dichiarazione:

E per altro nessun notaio, in qualunque modo costituto, sia per incarico imperiale che dei Veneziani, osi o presuma di intraprendere o far intraprendere in qualunque modo o stratagemma Parti o comporre Strumento alcuno tra alcun bambino e bambina, tanto piccolo che grande, famigli, servitori, artigiani, e tra familiari di qualunque grado, con maestri, mercanti, funzionari e quante altre condizioni esistano, abitanti nello Stato di Terra e in Quello di Mare della città di Venezia, che comporti un qualsiasi utilizzo dei bambini e delle bambine in attività lavorative, di servizio o di accompagnamento.

Affinché nessuna grazia sia concesso al notaio che contravvenga al dominio della Giustizia Vecchia in questo campo, se i notai vorranno stilare simili contratti, si ordina che scrivano i patti secondo i dettami della Giustizia Vecchia e li convalidino presso i Suoi Uffici.

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English version of the Venetian Law to protect younger labourers

1396 March the 10th, in "Consiglio dei Quaranta" (a Venetian High Court).

More and more frequently individuals come to the "Ufficio della Giustizia Vecchia" (a sub-Magistrature of the previous) asking to be permitted to place children of both sexes in workshops of this City in various crafts and arts.

Often are the children themselves to come to that Office, by law in charge to control the startup of labourers, to register pacts and related agreements including salary and working hours, in order to obtain their inscripition to the special Craftmen's Bar.

Often it happens too that, while our Office wants to introduce specific limitations to the too much heavy working performances imposed to children, conditions offending God and the Justice, the masters bypass the legal control having their contract registered by freelance notaries, fixing the children conditions as they like in a way that too often is against God and the Justice.

Those youngers' parents themselves, often, show no respect of their children nor consideration for their real advantage.

Our aforetold "Ufficio della Giustizia Vecchia" in unanimity of its components votes that the Senate estabilishes a precise prohibition to notaries to register any of similar deeds or contracts, in safeguard and defence of those children and for love of the Justice.
It is furthermore asked to introduce that prohibition in the public notaries' Statute so that similar disorders can no more happen.

So and in this sense, it remains deliberated.

That Law was perfectionated on the 25th of September 1402 with the following declaration::

Therefore no notary, in any way constituted, either for imperial designation or from the Venetians dare or presume to start or let others start any part or compose any, in any way or with any trick, or compose any deed between any children, younger or elder, servants or craftsmen and between kins of any grade, with masters, merchants, functionaries and as many other conditions do exist, inhabitants of the two States of the City of Venice (the Capital and the Overseas of the Republic), which imply any use of the children in working, serving or accompanying activities.

So that no grace might be given to the notary that violates the dominion of the " Giustizia Vecchia" on this field, if the notaries want to write down these contracts it is ordered that they write them according to the "Giustizia Vecchia's" rules and that they have them validated by those Offices.

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Foto di Patrizia Bortot, 2008

 

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Edizione HTML a cura di Umberto Sartori